Ultima modifica: 16 Ottobre 2017
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Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto 26 – 27 Novembre 2017 – Comunicazione DS

Ai Genitori I.C.  “Giovanni XXIII” , Ai Docenti I.C. “Giovanni XXIII”, Loro S E D I, Al D.S.G.A. , Al  Pers. ATA – Loro S E D I, All’ Albo, Al Sito web Scuola                   

Prot.n.1791/A19/ Vedano al Lambro, 16 ottobre 2017

 

Ai Genitori I.C.  “Giovanni XXIII”
Ai Docenti I.C. “Giovanni XXIII”
 – Loro S E D I
Al D.S.G.A.
Al  Pers. ATA – Loro S E D I
All’ Albo
Al Sito web Scuola

La procedura per le elezioni è regolata secondo le seguenti disposizioni:

  1. IL CONSIGLIO DI ISTITUTO è costituito da 19 membri, così suddivisi:
    – n. 8 rappresentanti del personale insegnante;

– n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;

– n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

– il Dirigente Scolastico (di diritto).

  1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo:

– ENTRAMBI I GENITORI (o chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti alla scuola di istruzione secondaria, alla scuola primaria;

– I DOCENTI DI RUOLO E GLI INCARICATI ANNUALI nella scuola di istruzione secondaria, nella scuola primaria, compresi gli insegnanti di religione;

– IL PERSONALE A.T.A. di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola di istruzione secondaria, nella scuola primaria.

  1. La Commissione Elettorale aggiorna gli elenchi degli elettori distinti per ciascuna componente (docenti, genitori, personale ATA), verifica la regolarità delle liste, e designa tra gli elettori i componenti del seggio elettorale, che saranno nominati dal Dirigente Scolastico.
  2. Ciascuna componente scolastica partecipa all’elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto, con la formazione e presentazione di una o più liste di candidati (docenti, genitori, personale ATA).
  3. Le liste dei candidati devono essere presentate alla Commissione elettorale, personalmente da uno dei firmatari, dalle ore 9.00 del 7/11/2017 e non oltre le ore 12.00 del 13/11/2017, e sottoscritte da un numero di elettori ragguagliato al rispettivo corpo elettorale di ciascuna componente:
  4. a) almeno n. 20 (venti) elettori per la componente genitori;
    b) almeno n. 7 (sette) elettori per la componente docenti;
    c) almeno n. 3 (tre) elettori per la componente personale ATA.
  5. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal Dirigente Scolastico.
  6. Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale, anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista.
  7. I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Essi sono contrassegnati da numeri arabici progressivi.
  8. Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso Consiglio di Istituto.
  9. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa componente (genitori, o docenti o personale ATA) per le elezioni dello stesso Consiglio di Istituto, né può presentarne alcuna.
  10. Le liste possono contenere fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna componente.
  11. Ai sensi dell’art. 37, comma 1 dell’O.M. n. 215 del 15.07.91, sarà costituito n. 1 seggio elettorale. Il seggio sarà composto da un presidente e da due scrutatori (di cui uno funge da segretario).
  12. All’atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento.
  13. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nome e cognome sull’elenco degli elettori del seggio.
  14. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante l’indicazione del numero romano di lista e l’eventuale espressione della preferenza.
  15. a) Il personale ATA può indicare non più di n. 1 (una) preferenza, espressa con un segno accanto al nominativo del candidato prestampato nella scheda;
  16. b) Il genitore può indicare fino a n. 2 (due) preferenze espresse con un segno accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda;
  17. c) Il docente può indicare fino a n. 2 (due) preferenze, espresse con un segno accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda.
  18. I docenti in servizio esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli organi collegiali.
  19. L’elettore che fa parte di più componenti (es. docente o A.T.A e contemporaneamente genitore di un alunno) ha il diritto di esercitare l’elettorato attivo (con il voto) e passivo (con la candidatura) per tutte le componenti a cui partecipa.
  20. Nel caso in cui un candidato sia eletto in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale, deve optare per una delle rappresentanze.
  21. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.

Alle operazioni predette partecipano, se nominati, i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio.

  1. Le operazioni ai fini dell’attribuzione dei posti spettano al Presidente di seggio
    Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste e individuati i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute hanno diritto a ricoprirli, il seggio procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.
  2. Il Dirigente Scolastico, con i poteri delegati, dispone con decreto la nomina dei membri del Consiglio di Istituto per gli anni scolastici per il triennio 2017/2020.
  3. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si rimanda a quelle contenute nella O.M. 215/91.

Allegati:

Distinti saluti

La Dirigente Scolastica
   Dott.ssa Laura Romanella
Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo n. 39/93




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