Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto 26 – 27 Novembre 2017 – Comunicazione DS
Ai Genitori I.C. “Giovanni XXIII” , Ai Docenti I.C. “Giovanni XXIII”, Loro S E D I, Al D.S.G.A. , Al Pers. ATA – Loro S E D I, All’ Albo, Al Sito web Scuola
Prot.n.1791/A19/ | Vedano al Lambro, 16 ottobre 2017 |
La procedura per le elezioni è regolata secondo le seguenti disposizioni:
- IL CONSIGLIO DI ISTITUTO è costituito da 19 membri, così suddivisi:
– n. 8 rappresentanti del personale insegnante;
– n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;
– n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
– il Dirigente Scolastico (di diritto).
- Hanno diritto di elettorato attivo e passivo:
– ENTRAMBI I GENITORI (o chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti alla scuola di istruzione secondaria, alla scuola primaria;
– I DOCENTI DI RUOLO E GLI INCARICATI ANNUALI nella scuola di istruzione secondaria, nella scuola primaria, compresi gli insegnanti di religione;
– IL PERSONALE A.T.A. di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola di istruzione secondaria, nella scuola primaria.
- La Commissione Elettorale aggiorna gli elenchi degli elettori distinti per ciascuna componente (docenti, genitori, personale ATA), verifica la regolarità delle liste, e designa tra gli elettori i componenti del seggio elettorale, che saranno nominati dal Dirigente Scolastico.
- Ciascuna componente scolastica partecipa all’elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto, con la formazione e presentazione di una o più liste di candidati (docenti, genitori, personale ATA).
- Le liste dei candidati devono essere presentate alla Commissione elettorale, personalmente da uno dei firmatari, dalle ore 9.00 del 7/11/2017 e non oltre le ore 12.00 del 13/11/2017, e sottoscritte da un numero di elettori ragguagliato al rispettivo corpo elettorale di ciascuna componente:
- a) almeno n. 20 (venti) elettori per la componente genitori;
b) almeno n. 7 (sette) elettori per la componente docenti;
c) almeno n. 3 (tre) elettori per la componente personale ATA. - Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal Dirigente Scolastico.
- Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale, anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista.
- I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Essi sono contrassegnati da numeri arabici progressivi.
- Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso Consiglio di Istituto.
- Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa componente (genitori, o docenti o personale ATA) per le elezioni dello stesso Consiglio di Istituto, né può presentarne alcuna.
- Le liste possono contenere fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna componente.
- Ai sensi dell’art. 37, comma 1 dell’O.M. n. 215 del 15.07.91, sarà costituito n. 1 seggio elettorale. Il seggio sarà composto da un presidente e da due scrutatori (di cui uno funge da segretario).
- All’atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento.
- Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nome e cognome sull’elenco degli elettori del seggio.
- Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante l’indicazione del numero romano di lista e l’eventuale espressione della preferenza.
- a) Il personale ATA può indicare non più di n. 1 (una) preferenza, espressa con un segno accanto al nominativo del candidato prestampato nella scheda;
- b) Il genitore può indicare fino a n. 2 (due) preferenze espresse con un segno accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda;
- c) Il docente può indicare fino a n. 2 (due) preferenze, espresse con un segno accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda.
- I docenti in servizio esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli organi collegiali.
- L’elettore che fa parte di più componenti (es. docente o A.T.A e contemporaneamente genitore di un alunno) ha il diritto di esercitare l’elettorato attivo (con il voto) e passivo (con la candidatura) per tutte le componenti a cui partecipa.
- Nel caso in cui un candidato sia eletto in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale, deve optare per una delle rappresentanze.
- Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.
Alle operazioni predette partecipano, se nominati, i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio.
- Le operazioni ai fini dell’attribuzione dei posti spettano al Presidente di seggio
Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste e individuati i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute hanno diritto a ricoprirli, il seggio procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto. - Il Dirigente Scolastico, con i poteri delegati, dispone con decreto la nomina dei membri del Consiglio di Istituto per gli anni scolastici per il triennio 2017/2020.
- Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si rimanda a quelle contenute nella O.M. 215/91.
Allegati:
- Modello PRESENTAZIONE LISTE ATA
- Modello PRESENTAZIONE LISTE docenti
- Modello PRESENTAZIONE LISTE genitori
Distinti saluti