Ultima modifica: 3 Febbraio 2020
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Segnalazione di illeciti

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 art. 54-bis. (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).

  1. Fuori dei casi di responsabilita’ a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorita’ giudiziaria o alla Corte dei conti, (o all’Autorita’ nazionale anticorruzione (ANAC)), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non puo’ essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
  2. Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identita’ del segnalante non puo’ essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identita’ puo’ essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato.
  3. L’adozione di misure discriminatorie e’ segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.
  4. La denuncia e’ sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Il dipendente che debba segnalare un illecito di cui sia a conoscenza, stante quanto previsto dalla determina n. 6 del 28.04.2015 dell’ANAC, è opportuno che si rivolga al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e cioè al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale. Per facilitare le segnalazioni, garantendo tutela al segnalante, l’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia ha predisposto una apposita casella di posta elettronica:  drlo.prevenzionecorruzione@istruzione.it;

Docenti, personale ATA, Dirigenti scolastici o altri pubblici dipendenti che abbiano assistito a illeciti o ne siano venuti a conoscenza in relazione allo svolgimento della propria attività lavorativa possono inviare la segnalazione, usando questo moduloscrivendo:

  • alla casella di posta prevenzionecorruzione@istruzione.it;
  • al Responsabile della prevenzione della corruzione, tramite il servizio postale. In questo caso Nel caso in cui la segnalazione avvenga tramite servizio postale, per poter usufruire della garanzia della riservatezza è necessario che la segnalazione venga inserita in doppia busta chiusa e che rechi all’esterno la dicitura “riservata/personale”.

In ogni caso è garantita, da parte dell’Amministrazione ricevente, la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge.

 

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